Sez. 3, Ordinanza n. 7293 del 17/05/2002 (Rv. 554529 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Applicabilità all'omesso esame dell'istanza di distrazione delle spese giudiziali - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
La procedura di correzione della sentenza non è esperibile nell'ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione, liquidi le spese in favore della parte invece che del difensore, in quanto l'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede l'accertamento del requisito dell'anticipazione posto dall'art. 93 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)