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Sez. 3, Ordinanza n. 7293 del 17/05/2002 (Rv. 554529 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Applicabilità all'omesso esame dell'istanza di distrazione delle spese giudiziali - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554529-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE

La procedura di correzione della sentenza non è esperibile nell'ipotesi in cui il giudice, pur in presenza di domanda di distrazione, liquidi le spese in favore della parte invece che del difensore, in quanto l'accoglimento della domanda non è automatico, ma richiede l'accertamento del requisito dell'anticipazione posto dall'art. 93 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)