Sez. 2, Ordinanza n. 822 del 30/10/1996 (Rv. 500263 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE | Omesso esame dell'istanza di distrazione delle spese giudiziali - Applicabilità della procedura di correzione degli errori materiali - Esclusione - Deroga per le sentenze della Cassazione - Insussistenza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE
La procedura di correzione della sentenza non è esperibile in caso omesso esame dell'istanza di distrazione delle spese a favore del difensore antistatario - non integrante un mero errore materiale ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ. poiché la pronuncia omessa non è meramente consequenziale, stante la necessità di verificare la sussistenza dell'anticipazione da parte del difensore - neanche nel caso in cui sia promossa nei confronti di sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391 bis del codice di procedura civile. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con esclusione di pronuncia sulle relative spese).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)