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Sez. 5, Sentenza n. 451 del 10/01/2013 (Rv. 625081 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Quota corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi - Regime fiscale stabilito dalla legge 759/86 - Doppia imposizione - Esclusione - Tassazione sui ripetuti interessi limitata all'eventuale differenza tra l'aliquota applicata su tutta l'indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625081-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposta sui redditi, quando sui buoni postali corrisposti al dipendente a titolo di indennità di fine rapporto emessi dopo il 20 settembre 1986, e quindi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta ex d.l. 19 settembre 1986, n. 556, conv. nella legge 17 novembre 1986 n. 759, siano maturati interessi non riscossi dal datore di lavoro, e perciò non assoggettati a ritenuta, i suddetti interessi non possono essere tassati sia a titolo di ritenuta, che al momento di liquidazione del TFR. Ne consegue che, per evitare la doppia imposizione, la tassazione su tali interessi deve essere limitata all'eventuale differenza tra l'aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi.

Riferimenti normativi: DPR 29/03/1973 num. 156 art. 174, Legge 17/11/1986 num. 759, Decreto Legge 19/09/1986 num. 556

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)