diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 19598 del 07/10/2005 (Rv. 584496 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Indennità di fine rapporto - Quota corrisposta in buoni postali fruttiferi e relativi interessi - Regime fiscale stabilito dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Soggezione - Intestazione dei titoli anche al lavoratore - Finalità - Ostatività alla tassazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584496-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986, sono soggetti, con tassazione separata, all'imposta sul reddito delle persone fisiche e gli importi erogati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano natura solo perché corrisposti sotto forma di buoni postali fruttiferi (con i relativi interessi) al dipendente dal datore di lavoro (nella specie, C.N.R.) . Non osta alla tassazione la circostanza dell'originaria intestazione dei buoni postali anche al lavoratore (al quale i titoli saranno poi consegnati dallo stesso datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto), poiché tale intestazione implica un vincolo di destinazione dei titoli (e delle somme rappresentate), a garanzia del pagamento dell'indennità, affinché il datore di lavoro non possa diversamente utilizzarli, ma non comporta che i titoli medesimi entrino, sin dal loro acquisto e in costanza del rapporto di lavoro, nella disponibilità del lavoratore, il quale, invece, ne acquista il possesso e la legittimazione a disporne solo nel momento in cui si realizza il presupposto della tassazione disciplinata dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 16 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)