Sez. L, Ordinanza n. 29809 del 12/11/2025 (Rv. 677008-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Condotta antisindacale - Requisiti - Idoneità, anche potenziale, a limitare la libertà sindacale - Sufficienza - Dolo o colpa - Irrilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ASSOCIAZIONI SINDACALI - IMMUNITA' - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTA' SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE
Ai fini della qualificazione di una condotta come antisindacale è sufficiente l'elemento oggettivo dell'attitudine, anche solo potenziale, del comportamento del datore di lavoro a ledere gli interessi tutelati, irrilevante essendo la natura dolosa o colposa della stessa, posto che l'esigenza di una tutela della libertà sindacale può sorgere anche in relazione a un'errata valutazione del datore circa la portata della sua condotta ovvero per effetto della sua adesione a una determinata associazione di categoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di appello che aveva escluso la natura antisindacale della condotta consistita nel negare ad alcuni lavoratori - in attuazione delle direttive promananti da un'associazione di categoria - la possibilità di essere assistiti, in sede di conciliazione, dai rappresentanti del sindacato di appartenenza).
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)