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Sez. L, Sentenza n. 13726 del 17/06/2014 (Rv. 631342 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Tutela contro la condotta antisindacale e diritto di sciopero - Rapporti - Alternatività - Esclusione - Rifiuto datoriale opposto ad una richiesta di tentativo di raffreddamento e conciliazione non preclusivo dell'esercizio del diritto di sciopero - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631342-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

L'attivazione di procedure di raffreddamento e conciliazione, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, e il diritto di sciopero costituiscono oggetto di due situazioni giuridiche facenti capo al sindacato ma dirette a tutelare differenti interessi collettivi di cui questi è portatore, sicché, il rifiuto datoriale opposto ad una richiesta di convocazione nell'esercizio della prima attività sindacale, non ne esclude la lesione, tutelabile con la repressione della condotta antisindacale, anche ove sia comunque consentito l'esercizio del diritto di sciopero, rientrando nella scelta discrezionale delle organizzazioni sindacali optare per l'una o per l'altro degli strumenti posti a salvaguardia degli interessi degli associati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 12/06/1990 num. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)