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Sez. 1, Ordinanza n. 848 del 07/05/1973 Cc. (dep. 05/12/1973) Rv. 125654 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONVOCAZIONE DELL'INTERESSATO - NOTIFICA A MEZZO UFFICIALE O AGENTE DI PS - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1973-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/125654-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - CONVOCAZIONE DELL'INTERESSATO - NOTIFICA A MEZZO UFFICIALE O AGENTE DI PS - VALIDITA.*

L'art 4 comma secondo, legge 27 dicembre 1956, n 1423, per quanto attiene all'intervento dell'interessato nel giudizio di prevenzione, rinvia al disposto dell'art 636 cod proc pen; tale rinvio deve ritenersi esteso all'art 645 cod proc pen secondo cui, quando occorre comunicare Atti o provvedimenti, la comunicazione e eseguita per mezzo dell'autorita preposta allo stabilimento in cui l'interessato e detenuto o internato ovvero per mezzo di un ufficiale o agente di ps. Pertanto, posto che la convocazione dell'interessato dinanzi al giudice e disciplinata nel processo di prevenzione mediante rinvio agli artt 636 e 645 cod proc pen relativi al processo di sicurezza, deve ritenersi perfettamente valida e rituale la comunicazione della detta convocazione per mezzo di ufficiale di ps.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 636 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 645 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)