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Sez. 1 - , Ordinanza n. 21760 del 08/07/2022 (Rv. 665240 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione cd. supertardiva - Ritardo non imputabile al creditore - Omesso avviso del curatore o del commissario straordinario - Possibilità di provare la conoscenza "aliunde" dell’apertura del fallimento o dell’amministrazione straordinaria - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665240-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE

In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd "supertardiva" o "ultratardiva", il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura concorsuale integra una causa non imputabile al creditore del ritardo; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato "ex lege", restando in conseguenza irrilevante il mero "fatto notorio" dell'apertura della procedura concorsuale.

Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)