Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21316 del 20/10/2015 (Rv. 637221 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione cd. supertardiva - Ammissibilità - Ritardo non imputabile al creditore - Necessità - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l.fall. - Integrazione della causa non imputabile - Configurabilità - Facoltà per il curatore di provare la conoscenza del fallimento "aliunde" - Ammissibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di cui all'ultimo comma dell'art. 101 l.fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 l.fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, il creditore abbia avuto comunque notizia del fallimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile la domanda proposta dalla banca istante, avendo quest'ultima ricevuto l'avviso ex art. 92 l.fall. allorquando non era ancora subentrata, a seguito di fusione per incorporazione, all'originario creditore della società fallita, non potendo ritenersi che il rapporto di controllo preesistente tra le due società implicasse anche la trasmissione della conoscenza del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)