Sez. 3, Sentenza n. 5510 del 29/02/2008 (Rv. 606203 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE | Spedizione internazionale - Natura giuridica dell'attività - Imprenditoriale - Indennità di avviamento ex art. 34 e 35 l. n. 392 del 1978 - Riconoscimento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE
Ai fini dell'applicazione della disciplina normativa relativa all'indennità di avviamento nelle locazioni ad uso diverso dall'abitativo, stabilita negli artt. 34 e 35 della l. n. 392 del 1978, deve essere qualificata attività non professionale ma imprenditoriale a carattere commerciale quella d'intermediazione tra cliente e vettore al fine di concludere un contratto di trasporto, svolta dallo spedizioniere internazionale, in quanto caratterizzata dallo svolgimento di attività economica organizzata destinata allo scambio di servizi, non assumendo rilievo, al fine di escludere tale caratteristica e conseguentemente il diritto all'indennità di avviamento, eventuale compimento di operazioni accessorie.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)