Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 17/06/1982 (Rv. 421651 - 01)
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE IN GENERE - SPEDIZIONIERE DOGANALE - QUALITÀ DI IMPRENDITORE - CONFIGURABILITÀ - PROCEDURE CONCORSUALI - ASSOGGETTABILITÀ.*
MANDATO - SPEDIZIONE - SPEDIZIONIERE IN GENERE - SPEDIZIONIERE DOGANALE - QUALITÀ DI IMPRENDITORE - CONFIGURABILITÀ - PROCEDURE CONCORSUALI - ASSOGGETTABILITÀ.*
L'attività di spedizioniere doganale, la quale presenta in via prevalente i connotati della professione intellettuale regolata da particolare disciplina pubblicistica (legge 22 dicembre 1960 n. 1612), può inserirsi, quale componente di una più vasta attività dello stesso soggetto, nell'ambito di un'organizzazione di tipo imprenditoriale diretta all'acquisizione ed esecuzione di contratti di spedizione (secondo la disciplina della legge 14 novembre 1941 n. 1442 e dell'art. 1737 cod. civ.). in tale situazione, detto soggetto assume la qualità di imprenditore, e resta sottoposto, in caso di insolvenza, alle procedure concorsuali (art. 2238, in relazione allo art. 2221 cod. civ.). (V 5718/79, mass n 402328; (V 185/76, mass n 378838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 2221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2238, Legge Falliment. art. 4, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 4, Legge 14/11/1941 num. 1442 art. 1, Legge 22/12/1960 num. 1612
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)