Sez. 2, Sentenza n. 4011 del 06/02/1981 Ud. (dep. 30/04/1981) Rv. 148611 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - AUTORIMESSA NON COMUNICANTE CON LA CASA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - INTRODUZIONE IN ABITAZIONE - AUTORIMESSA NON COMUNICANTE CON LA CASA - SUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE.*
Correttamente e ritenuto aggravato dall'art 625 n 1 il furto di una autovettura compiuto nell'autorimessa non comunicante con la abitazione, ma ad essa adiacente. Poiche infatti l'autorimessa costituisce parte integrante dell'abitazione, gode di quella particolare maggior difesa disposta dal legislatore con l'aggravante in esame diretta a punire la maggiore pericolosita ed audacia che il reo dimostra penetrando in una casa di abitazione. (Cass 28 febbraio 1975, boscarino, mass n 130642).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)