diritto.io

Sez. U - , Sentenza n. 16984 del 25/06/2019 (Rv. 654371 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Condanna definitiva in sede penale - Proposizione di domanda di revisione ex artt. 629 e ss. c.p.p. - Sospensione obbligatoria del procedimento disciplinare - Esclusione - Fondamento - Illegittimità costituzionale dell’art. 20 del d.lgs. n. 109 del 2006 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654371-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, la mancata previsione, nell'art. 20 d.lgs. n. 109 del 2006, della sospensione obbligatoria del giudizio disciplinare a seguito di proposizione della richiesta di revisione della condanna penale definitiva non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla sospensione prevista per la pendenza del processo penale, data la diversità di situazione che si determina dopo la formazione del giudicato penale, né configura una violazione dell'art. 24 Cost. sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, il cui pieno esercizio è assicurato dalla possibilità di richiedere in ogni tempo la revisione della condanna disciplinare (art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006), tantomeno si profila una violazione del principio della "ragionevole durata del processo" di cui all'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 15 com. 8, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 20, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)