Sez. U - , Sentenza n. 25971 del 16/12/2016 (Rv. 641856 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Disciplinare magistrati - Sospensione del procedimento fino alla definizione di quello penale per i medesimi fatti - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, l'ordinanza di sospensione dello stesso fino alla definizione di quello penale, per i medesimi fatti, a carico dell'incolpato, non è ricorribile per cassazione, atteso che, nel vigore del rinvio all’abrogato c.p.p., non è ammessa tale impugnazione per i provvedimenti di sospensione del processo, mentre, per i procedimenti cui si applichi il nuovo c.p.p., l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, contenente il richiamo alla disciplina delle impugnazioni penali, si riferisce esclusivamente ai provvedimenti cautelari ed alle decisioni di merito, e ciò, stante il principio di tassatività dei casi e mezzi di gravame stabilito dall’art. 586 c.p.p., esclude ogni provvedimento non rientrante nelle suddette categorie, dovendosi, altresì, negare che siano ipotizzabili profili di abnormità in una sospensione disposta erroneamente, determinando quest'ultima una stasi procedimentale solo temporanea, e non definitiva.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/07/1989 num. 273 art. 17, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)