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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 settembre 1982, causa 233/81

Decisione
decisa il 1982-09-15
ECLI
ECLI:EU:C:1982:292

Epigrafe

Nel procedimento 233/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Denkavìt Futtermittel GmbH, di Warendorf, e Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Ufficio federale per l'alimentazione e le foreste), Francoforte sul Meno, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte magro trasformato in alimenti composti e al latte magro in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1), LA CORTE, composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart,. A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: F. Capotorti cancelliere : H. A. Rühi, amministratore principale ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
L'ordinanza di rinvio, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto della Corte di giustizia CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta

paragrafo 1
La ditta Denkavit Futtermittel GmbH, attrice nella causa principale, produce mangimi succedanei del latte per l'alimentazione dei vitelli. Per il latte magro in polvere usato a tale scopo, essa percepisce un aiuto, che mira ad incentivare lo smaltimento di una parte delle eccedenze di prodotti lattiero-caseari destinandole al settore dell'alimentazione zootecnica.
paragrafo 2
La concessione dell'aiuto nonché il controllo delle condizioni alle quali è subordinata tale concessione e i provvedimenti di controllo avvengono a nórma delle disposizioni seguenti:
paragrafo 3
regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, L 148, pag. 13). A norma dell'art. 10, 1o comma, del suddetto regolamento di base per il settore dei prodotti lattiero-caseari, «vengono concessi aiuti al latte scremato ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunità ed utilizzati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti»; regolamento del Consiglio 15 luglio 1968, n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte magro ed il latte magro in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU 1968, L 169, pag. 4). Questo regolamento, che si basa sull'art. 10, n. 2, del regolamento n. 804/68, fissa le condizioni sostanziali di base del regime degli aiuti. Spetta all'ente d'intervento di ciascuno Stato membro corrispondere l'importo dell'aiuto, dopo che è stata fornita la prova che il latte magro è destinato all'alimentazione degli animali od alla fabbricazione di alimenti composti, o che lo stesso latte è denaturato o utilizzato per la fabbricazione di alimenti composti. Ai sensi dell'art. 4, n. 2, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire l'applicazione di queste disposizioni; regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte magro trasformato in alimenti composti e al latte magro in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1). Tale regolamento, adottato a norma dell'art. 10, n. 3, del regolamento di base n. 804/68, stabilisce le disposizioni d'attuazione del regolamento n. 986/68. Esso definisce alcune nozioni (ad esempio la «denaturazione» e gli «alimenti composti», fissa norme dettagliate sul processo di fabbricazione e di vendita degli alimenti zootecnici e determina le misure di controllo.
paragrafo 4
I suddetti regolamenti comunitari sono stati attuati in Germania in forza della legge tedesca per l'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati (BGBl. I, 1972, pag. 1617), con l'adozione del decreto 31 maggio 1977, sulla concessione di aiuti per il latte magro (BGBl. I, pag. 792).
paragrafo 5
La concessione di un aiuto per il latte magro in polvere usato negli alimenti zootecnici composti a base di latte è consentita solo se il latte magro in polvere risponde alle condizioni poste dall'art. 1 del regolamento n. 1725/79 e qualora gli alimenti zootecnici composti a base di latte soddisfino quelle di cui all'art. 4 dello stesso regolamento. Per garantire l'osservanza di queste disposizioni, le autorità nazionali sono tenute ad adottare le misure di controllo previste dall'art. 10 del regolamento n. 1725/79. Così, accanto alla verifica periodica dei libri contabili, devono altresì prelevare campioni dei prodotti presso le imprese produttrici ed analizzarne la composizione.
paragrafo 6
A norma dell'art. 12 del decreto tedesco sulla concessione di aiuti per il latte magro (soprammenzionato), bisogna rimborsare le spese di prelievo e di analisi dei campioni. Tale disposizione recita:
paragrafo 7
«Quando in base alle disposizioni di cui all'art. 1, il controllo amministrativo prevede il prelievo di campioni o l'analisi di merci, le spese di confezionamento e di spedizione dei campioni, nonché l'analisi dei prodotti vanno rimborsate agli uffici competenti a norma dell'art. 2. Chi presenta la domanda di aiuto è tenuto a rimborsare tali spese.»
paragrafo 8
In base a tale disposizione, la ditta Denkavit Futtermittel GmbH (in prosieguo: Denkavit) ha ricevuto un avviso di rimborso spese per un importo pari a DM 329,90. Le spese d'analisi si riferivano ad una domanda di aiuto per un importo pari a DM 1745604,58 relativo a kg 115572 di latte magro in polvere.
paragrafo 9
Dopo aver fatto inutilmente opposizione a questo provvedimento, la Denkavit lo ha impugnato dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, il quale ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
paragrafo 10
«Se sia compatibile col diritto comunitario il fatto che la Repubblica federale di Germania riscuota dei diritti per il controllo delle merci a norma dell'art. 10 del regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725 (GU L 199, del 7. 8. 1979, pag 1)».
paragrafo 11
L'ordinanza di rinvio dell'8 luglio 1981, è stata registrata nella cancelleria della Corte il 17 agosto 1981.
paragrafo 12
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte la Denkavit, attrice nella causa principale, con l'aw. Dietrich Ehle, del foro di Colonia; il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. M. Seidel, in qualità di agente; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Meinhard Hilf, membro dell'ufficio legale, in qualità di agente, assistito dall'aw. Albrecht Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno.
paragrafo 13
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
Sui fatti, la Denkavit osserva innanzitutto che le sue consociate, stabilite negli altri Stati membri della CEE, soggiacciono anch'esse ai controlli cosiddetti «periodici» ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 1725/79. Nessuna di esse versa tuttavia un diritto a copertura delle spese relative.
paragrafo 2
Sulla questione di diritto, la Denkavit propone tre argomenti a sostegno della tesi secondo cui la riscossione di diritti a norma dell'art. 12 del decreto tedesco relativo alla concessione di aiuti per il latte magro è incompatibile col diritto comunitario :
paragrafo 3
1. non esiste alcuna norma giuridica comunitaria che giustifichi la riscossione di un simile diritto, poiché gli Stati membri non hanno il potere di disciplinare a livello nazionale il finanziamento dei controlli imposti dalla Comunità; 2. vi è trasgressione del regime comune dei prezzi; 3. la prestazione amministrativa causale delle spese è fornita esclusivamente nell'interesse pubblico.
punto 1
Sulla mancanza di una disciplina comunitaria in materia di spese, la Denkavit osserva che l'art. 10 del regolamento n. 1725/79 non prevede alcuna disposizione in materia di spese per i controlli periodici cui le autorità debbono sottoporre tutte le imprese che producono le merci in questione. Invece, l'art. 9, n. 4, del suddetto regolamento prevede il rimborso delle spese nel caso in cui si debba effettuare un controllo speciale — a richiesta dell'interessato — e nel suo stesso interesse. Il regolamento fa quindi una netta distinzione tra questi due tipi di controllo. Se ne desume che il legislatore non ha appositamente prescritto alcun obbligo di porre a carico del beneficiario degli aiuti, le spese relative ai controlli periodici. Il regolamento n. 1725/79 costituisce una normativa esauriente. Gli Stati membri non possono riscuotere un diritto per le spese relative ai controlli periodici. Inoltre, gli Stati membri non sono competenti per adottare una disciplina nazionale in materia di finanziamento delle spese. La sentenza 30 novembre 1978 (causa 31/78, Bussone e/Ministero dell'agricoltura e foreste, Race. pag. 2429) sembra partire da un altro presupposto, ma non è pertinente nella fattispecie. Da un lato, l'organizzazione del mercato delle uova di cui trattavasi nella fattispecie non mira ad uniformare i prezzi, diversamente da quanto previsto per il mercato dei prodotti lattiero-caseari. D'altra parte, in quel caso si trattava dei controlli di qualità effettuati nell'interesse del consumatore, mentre nella fattispecie si tratta dei controlli effettuati esclusivamente nell'interesse pubblico. A parte ciò, la disciplina delle spese in questione non dipende dalle norme di procedura, ma costituisce una condizione supplementare per la concessione degli aiuti, condizione non prevista dal regolamento n. 1725/79 che disciplina la materia. Nemmeno la Commissione ha il potere d'imporre alle imprese interessate, mediante il regolamento n. 1725/79, un obbligo di sopportare l'onere finanziario dei controlli in questione. Infatti l'art. 4, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 986/68 nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 18 maggio 1972, n. 1038 (GU L 118, pag. 21) stabilisce che «gli Stati membri adottano le misure necessarie» per garantire l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, nn. 4 e 5, e di cui all'art. 3, n. 2. Il regolamento d'attuazione della Commissione non può modificare il regolamento di base né derogarvi. Orbene, non è necessaria una disciplina del finanziamento delle spese per l'esercizio di un potere di controllo dello Stato (sentenza 14. 12. 1972, Marimex e/Amministrazione finanziaria italiana, causa 29/72, Race, pag. 1308, punto 5 della motivazione; sentenza 25. 1. 1977, Bauhuis c/Stato olandese, causa 46/75, Racc. pag. 5, punto 14 della motivazione). La stessa cosa vale a fortiori per quanto riguarda i rapporti tra un regolamento della Commissione ed un decreto nazionale di attuazione (vedi sentenza 11. 2. 1971, Norddeutscher Vieh- und Fleischkontor c/Hauptzollamt Hamburg-St. Annen, causa 39/70, Race. pag. 49, punto 4 della motivazione). Infine, la ripartizione dell'onere della prova sottostante al regolamento n. 1725/79 non è in grado di giustificare l'obbligo di sopportare le spese; si tratta di due norme distinte che, nella fattispecie, non sono in relazione tra loro. Il diritto comunitario non contiene un principio generale secondo cui i controlli amministrativi leciti giustificano la riscossione di un tributo per le spese che ne derivano (sentenza 5. 7. 1978, Città di Francoforte sul Meno c/Neumann, causa 137/77, Race. pag. 1637, punto 12 della motivazione). Il Governo della Repubblica federale di Germania sostiene che l'onere finanziario dei controlli di cui all'art. 10 del regolamento n. 1725/79 fa parte delle condizioni da soddisfare se si vuol fruire dell'aiuto. Tali condizioni sono enumerate negli artt. 1, 3 e 4 del regolamento n. 1725/79 e nell'art. 1 del regolamento n. 986/68. Dalle disposizioni generali in materia di prova si desume che l'onere di provare la presenza delle suddette condizioni incombe, a sue spese, a colui che vanta il diritto. La suddetta prova non è possibile senza un'analisi in laboratorio degli alimenti zootecnici composti prodotti ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 1725/79. Per questo motivo l'onere finanziario di tali analisi va sopportato dall'impresa interessata. Infatti, la disciplina di tali spese costituisce parte integrante delle norme procedurali che si debbono applicare al momento dell'attuazione del regolamento. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, spetta agli Stati membri, in mancanza di una disciplina comunitaria, definire le norme procedurali necessarie o applicare, se del caso, le norme nazionali esistenti. In tal caso, la riscossione di tributi nazionali destinati a coprire le spese dei controlli prescritti dal diritto comunitario si deve considerare lecita (sentenza 30. 11. 1978, Bussone e/Ministero dell'agricoltura e foreste, causa 31/78, Race. pag. 2429; sentenza 16. 12. 1976, Rewe e/Landwirtschaftskammer Saarland, causa 33/76, Race. pag. 1989; sentenza 16. 12. 1976, Comet c/Produktschap voor Siergewassen, causa 45/76, Race. pag. 2043; sentenza 12. 6. 1980, Lippische Hauptgenossenschaft e Westfälische Central-Genossenschaft c/BALM, cause riunite 119 e 126/79, Race. pag. 1863). Tale interpretazione non è in contrasto con l'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1725/79. Questo riguarda piuttosto un caso specifico, vale a dire quello del controllo speciale effettuato nell'esclusivo interesse del destinatario dell'aiuto, qualora costui, dopo un primo controllo a norma dell'art. 10 conclusosi con esito negativo, voglia tuttavia dimostrare di aver diritto all'aiuto. La Commissione osserva che i particolari della procedura di controllo devono essere fissati dagli Stati membri, poiché il legislatore comunitario si è astenuto dal disciplinare l'intera procedura. Del pari, il problema del finanziamento dei controlli è rimesso alla discrezione degli Stati membri (sentenza Bussone, causa 31/78, soprammenzionata; sentenza 12. 6. 1980, Express Dairy Foods, causa 130/79, Race. pag. 1887). L'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1725/79 riguarda un caso eccezionale. Infatti il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno, per il caso specifico del recupero di un aiuto indebitamente concesso (dopo che i controlli «periodici» abbiano avuto esito negativo) prevedere la possibilità di un controllo «speciale» che permetta all'interessato di provare che solo per una parte del prodotto gli si può addebitare di non aver osservato le condizioni previste dal regolamento. Non è possibile trarne conclusioni in merito al finanziamento delle misure generali di controllo di cui all'art. 10.
punto 2
Sulla trasgressione del regime comune dei prezzi, la Denkavit rinvia alla giurisprudenza della Corte da cui si desume che gli Stati membri non possono più intervenire, con norme interne, nel processo di formazione dei prezzi determinato dall'organizzazione comune dei mercati (sentenza 18. 10. 1979, Procureur général e/Buys e altri, causa 5/79, Race. pag. 3203). L'importo degli aiuti in questione non può dipendere né direttamente né indirettamente da provvedimenti unilaterali adottati da uno Stato membro. La riscossione di diritti per le spese di controllo riduce effettivamente la consistenza dell'aiuto concesso. Perciò, lo scopo della Comunità, consistente nel determinare gli aiuti secondo i criteri economici di cui all'art. 2 bis del regolamento n. 986/68, nella versione del regolamento n. 666/74 (GU L 85, pag. 58) è anch'esso minacciato. Di conseguenza, il prezzo netto del latte magro in polvere destinato all'alimentazione degli animali è maggiore in Germania rispetto agli altri Stati membri che non conoscono un regime analogo. Il Governo tedesco sostiene che non si tratta, nella fattispecie, di una minaccia diretta al sistema dei prezzi. Pertanto, nella fattispecie, la sentenza 23 gennaio 1975 (Galli, causa 31/74, Race. pag. 47, punto 15 della motivazione) non è pertinente. Esiste tutt'al più un ostacolo indiretto che non incide minimamente sulle cifre. Infatti gli oneri relativi alle spese di analisi ammontano allo 0,03 % dell'importo totale degli aiuti in questione. Non sussiste neppure violazione del principio della parità di trattamento (art. 40, n. 3, del Trattato CEE) poiché il diritto in questione viene riscosso in modo uniforme. Il fatto che altri Stati membri non riscuotano un tributo analogo, o non lo riscuotano affatto, non costituisce trasgressione del principio delle parità di trattamento, ma è semplicemente la manifestazione del potere degli Stati membri di stabilire — fino a che il settore in questione non sia stato armonizzato — una disciplina nazionale sul finanziamento delle spese di controllo. La Commissione richiama la sentenza in causa 31/78, Bussone (sopraccitata), secondo cui la facoltà, concessa agli Stati membri, di disciplinare il finanziamento delle spese amministrative (inerenti ai controlli) non può essere esercitata in modo da compromettere la finalità perseguita dalla normativa che l'ammette. Orbene, l'importo delle spese di controllo non può compromettere la finalità degli aiuti, cioè la garanzia del prezzo indicativo. Dato il rapporto tra l'ammontare delle spese d'analisi (DM 329,90) e quello dell'aiuto (DM 1700000) non si può sostenere che la riscossione dei diritti sia in grado di compromettere il raggiungimento dello scopo dell'aiuto. Il rapporto tra questi due importi, d'altronde, parla chiaro nella fattispecie.
punto 3
Sulla natura delle spese, la Denkavit osserva che la giurisprudenza della Corte mette in risalto il fatto che l'attività della pubblica amministrazione, consistente nell'organizzare un sistema di controlli nell'interesse pubblico, non può considerarsi un servizio reso ad un singolo, tale da giustificare la riscossione di un corrispettivo. Tale onere andrebbe invece posto a carico dell'intera collettività. L'aiuto per il latte magro in polvere è concesso esclusivamente nell'interesse comune. Non mira a favorire l'industria interessata, bensì a garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune di mercato (sentenza 14. 3. 1973, Westzucker, causa 57/72, Race. pag. 321, punto 20 della motivazione; sentenza del 21. 2. 1974, Birra Dreher, causa n. 162/73, Race. pag. 201, punto 8 della motivazione). La concessione di un aiuto diretto tende ad evitare il magazzinaggio di latte magro. Orbene, se l'aiuto stesso è concesso nell'interesse comune, ciò è tanto più vero dei controlli periodici, effettuati nell'ambito del regime degli aiuti. I controlli mirano infatti a garantire che il latte sere-mato in polvere venga effettivamente destinato all'alimentazione degli animali, e ad evitare che il medesimo prodotto fruisca diverse volte dell'aiuto (vedi terzo considerando del regolamento n. 1725/79). Trattasi quindi di un controllo di tipo fiscale, effettuato unicamente nell'interesse della Comunità. In conclusione, la Denkavit propone alla Corte di risolvere la questione sollevata dal Verwaltungsgericht di Francoforte come segue: «I diritti che la Repubblica federale di Germania riscuote da coloro che richiedono aiuti, a copertura delle spese di confezionamento e di spedizione dei campioni, nonché di quelle per le analisi delle merci, effettuate a norma dell'art. 10 del regolamento n. 1725/79, sono incompatibili, con il regolamento n. 1725/79 nonché con i regolamenti nn. 804/68 e 986/68». Il Governo tedesco sostiene che né il regime di aiuti in questione, né il relativo sistema di controllo hanno come unico scopo l'interesse pubblico. Questo consiste semplicemente nel creare determinati stimoli per gli imprenditori. Ogni imprenditore privato decide quindi se è suo interesse fruire di tali stimoli. L'aiuto costituisce inoltre un vantaggio economico per i produttori di alimenti zootecnici composti, poiché permette loro di offrire questi prodotti di alta qualità a basso prezzo, ottenendo in tal modo un vantaggio sul mercato. Partendo dalle suddette considerazioni, il Governo tedesco conclude che la giurisprudenza relativa alle attività della pubblica amministrazione consistenti nell'aplicare una misura di controllo stabilita unicamente nell'interesse pubblico, e che non costituiscono quindi un servizio reso ad un singolo, non può estendersi al caso di specie. I controlli su cui verteva tale giurisprudenza perseguivano esclusivamente scopi di politica sanitaria all'atto dell'importazione di merci da un altro Stato membro. Gli interessi in questione nelle suddette cause erano quindi di natura diversa da quelli della presente fattispecie, in cui solo i controlli contestati consentono di provare il diritto di fruire di un aiuto. In conclusione, il Governo tedesco sostiene che si deve risolvere la questione sollevata in senso positivo. La Commissione osserva che la giurisprudenza della Corte non consente di ritenere che gli Stati membri abbiano la facoltà di riscuotere corrispettivi per le spese di controllo solo quando sussiste una contropartita da parte dello Stato. Esiste unicamente un precedente, la sentenza 25 gennaio 1977 (Bauhuis, causa 46/76 sopraccitata), relativa tuttavia agli artt. 9, 12 e 16 del Trattato. Nella presente causa, non si contesta il principio della libera circolazione, bensì la riscossione delle somme relative ai controlli effettuati nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati. Del pari, la sentenza Bussone (31/78, sopraccitata) non consente di concludere che la riscossione di un corrispettivo per i controlli implichi necessariamente che questi costituiscano un servizio che lo Stato presta all'interessato. Qualsiasi beneficiario deve fornire la prova di aver diritto all'aiuto. Il beneficiario assolve l'onere della prova solo quando gli esiti dei controlli effettuati presso di lui, e risultanti dai bollettini d'analisi e di controllo, sono stati positivi (art. 9, n. 2, lett. b). L'art. 9, n. 2, stabilisce espressamente che il pagamento dell'aiuto è subordinato alla condizione che sia fornita, da un lato, la prova del fatto che il latte è stato trasformato nel mese per il quale è stato chiesto l'aiuto e, d'al-l'altro, i documenti giustificativi d'analisi e di controllo relativi ai quantitativi trasformati nel mese precedente a quello per il quale è chiesto l'aiuto. L'autorità di controllo, nel verificare la qualità della merce, sgrava quindi il beneficiario di buona parte dell'onere della prova. In mancanza di un controllo amministrativo, spetta al beneficiano fornire in ogni caso la prova della qualità, prova che può eventualmente fornire solo facendo effettuare analisi e controlli privati periodici ed onerosi. In conclusione, la Commissione propone alla Corte di risolvere la questione sollevata come segue: «La riscossione da parte della Repubblica federale di Germania di diritti che compensino le spese effettivamente sostenute dall'amministrazione per effettuare i controlli delle merci a norma dell'art. 10 del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725 (GU L 199, pag. 1) è compatibile con il diritto comunitario».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 26 maggio 1982, hanno svolto osservazioni orali la Denkavit, con I'avv. Dietrich Ehle, del foro di Colonia, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Meinhard Hilf, membro del suo ufficio legale, assistito dall'aw. Albrecht Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 giugno 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 8 luglio 1981, pervenuta alla Corte il 17 agosto 1981, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 10 del regolamento della Commissione 26 luglio 1979 n. 1725, relativo alle modalità di concessione degli aiuti al latte magro trasformato in alimenti composti e al latte magro in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli (GU L 199, pag. 1).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso proposto da una ditta produttrice di mangimi succedanei del latte per ľalimentazione dei vitelli, contro il provvedimento con cui il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, ente d'intervento tedesco, poneva a suo carico, la somma di DM 329,90 per le spese di analisi di prodotti che potevano fruire di un aiuto comunitario. Il provvedimento si basava sull'art. 12 del regolamento tedesco relativo alla concessione di aiuti per il latte scremato del 1977 (Beihilfenverordnung Magermilch, BGBl. 1977, I, pag. 792), il quale stabilisce che le spese per il prelievo e l'analisi di campioni di merce sono a carico di chi ha presentato la domanda d'aiuto.
punto 3
Poiché la ditta interessata sosteneva che i regolamenti comunitari da applicarsi in fatto di aiuti per il latte magro in polvere usato per l'alimentazione zootecnica non lasciano agli Stati membri alcun potere di disciplinare le modalità dei controlli necessari per la concessione degli aiuti in questo settore, il Verwaltungsgericht ha chiesto alla Corte se sia compatibile col diritto comunitario il fatto che la Repubblica federale di Germania riscuota dei diritti per il controllo delle merci a norma dell'art. 10 del regolamento n. 1725/79.
punto 4
Con la suddetta questione, il giudice a quo vuole sapere se l'art. 10 soprammenzionato vada interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro di porre, in forza della sua legislazione nazionale, le spese dei controlli effettuati a norma della suddetta disposizione a carico delle ditte interessate.
punto 5
È opportuno ricordare che l'art. 10 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1968, L 148, pag. 13), stabilisce che gli aiuti vengono concessi al latte magro e al latte magro in polvere prodotti nella Comunità ed usati per l'alimentazione degli animali, purché tali prodotti rispondano a determinati requisiti. Il regolamento del Consiglio 15 luglio 1968 n. 986, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte magro ed il latte magro in polvere destinati all'alimentazione degli animali (GU L 169, pag. 4) stabilisce, all'art. 3, che l'aiuto viene corrisposto solo dopo che è stata fornita la prova che il latte magro è destinato all'alimentazione degli animali o alla fabbricazione di alimenti composti, e, all'art. 4, come modificato dal regolamento del Consiglio 18 maggio 1972 n. 1038 (GU L 118, pag. 21) che gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di questa disposizione.
punto 6
È in questo contesto che si inserisce l'art. 10 del regolamento n. 1725/79, il quale precisa i controlli che gli Stati membri devono predisporre per quanto riguarda, in particolare, il tenore massimo d'acqua del latte magro in polvere e l'uso di questo prodotto, puro o miscelato, per la produzione di alimenti composti come definiti dal regolamento. L'art. 10, n. 2, stabilisce in proposito che le modalità del controllo, da determinarsi dallo Stato membro interessato, devono soddisfare almeno le condizioni poste dall'articolo stesso. Secondo l'art. 10, n. 3, i risultati dei controlli devono essere registrati dall'ente incaricato del controllo nei bollettini di analisi e nel bollettino di controllo i cui fac-simile figurano nel regolamento; una copia di questi documenti dev'essere trasmessa alla ditta interessata.
punto 7
Dall'esame dell'art. 10 del regolamento n. 1725/79 si desume che esso tace per quanto riguarda le spese di controlli prescritti. Col precisare tuttavia che le modalità di controllo debbono soddisfare «almeno» le condizioni ivi poste, e col prescrivere che le modalità stesse vengano determinate dagli Stati membri, l'art. 10 soprammenzionato mostra che la disciplina comunitaria relativa ai controlli non è completa.
punto 8
Il regolamento non vieta quindi agli Stati membri di effettuare i controlli gratuitamente, né di pretendere dalle ditte interessate il rimborso delle spese ad essi relative.
punto 9
Se ne deve concludere, come la Corte ha del pari affermato a proposito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (sentenza del 30 novembre 1978, Bussone, n. 31/78, Race. 1978, pag. 2429), che la disciplina comunitaria lascia agli Stati membri la possibilità di risolvere il problema del finanziamento dei controlli.
punto 10
Benché questo potere attribuito agli Stati membri non possa essere esercitato in modo tale da nuocere allo scopo della normativa che lo concede, detto scopo non è compromesso nel caso in cui le somme dovute dall'impresa interessata siano quelle normali per i controlli di questo tipo e non siano d'entità tale da distogliere le imprese dall'effettuare le operazioni che la concessione dell'aiuto mira ad incoraggiare.
punto 11
L'ordinanza di rinvio attira poi l'attenzione della Corte sull'art. 9, n. 4, del regolamento n. 1725/79 il quale contempla, a richiesta dell'interessato, un'indagine speciale le cui spese sono a carico dello stesso. Poiché un'analoga disposizione espressa in materia di spese manca nell'art. 10, se ne potrebbe desumere, secondo l'ordinanza di rinvio, che le spese connesse ai controlli effettuati ai sensi dell'art. 10 non possono costituire oggetto di rimborso da parte delle imprese interessate.
punto 12
È tuttavia opportuno osservare, come ha sottolineato giustamente la Commissione, che l'art. 9, n. 4 soprammenzionato, riguarda un'ipotesi particolare in cui, in caso di ripetizione di un aiuto indebitamente versato, l'impresa interessata è autorizzata a fornire la prova che l'inosservanza delle disposizioni comunitarie riguarda solo una parte del latte magro o del latte magro in polvere usato nel periodo compreso tra due controlli. La circostanza che le spese relative a tale prova siano poste, ai sensi dell'art. 9, n. 4, a carico dell'impresa interessata non fornisce quindi alcuna indicazione circa l'interpretazione da dare all'art. 10.
punto 13
Per tutti questi motivi, la questione va risolta dichiarando che l'art. 10 del regolamento n. 1725/79 va interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro, a norma della propria legislazione nazionale, ponga le spese di controlli effettuati in forza di detta disposizione, a carico dell'impresa interessata qualora le somme da questa pretese corrispondano alle spese normali per i controlli di questo genere e non siano d'entità tale da distogliere le imprese dall'effettuare le operazioni che la concessione dell'aiuto mira ad incoraggiare.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 8 luglio 1981, dichiara: L'art. 10 del regolamento della Commissione 26 luglio 1979, n. 1725, non osta a che uno Stato membro, in forza della propria legislazione nazionale, ponga le spese dei controlli effettuati in forza di detta disposizione a carico dell'impresa interessata, qualora le somme da questa pretese corrispondano alle spese normali per i controlli di questo tipo e non siano d'entità tale da distogliere le imprese dall'effettuare le operazioni che la concessione dell'aiuto mira ad incoraggiare.

Firme

Mertens de Wilmars Bosco Touffait Due Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Koopmans Everling Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 settembre 1982. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente J. Mertens de Wilmars

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