Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 526 del 1995
Massime (1)
Massima n. 22026
- Mafia
- Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
- Possesso ingiustificato di beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato
- Ipotesi di reato per la persona indagata o imputata per determinati delitti
- Precedente declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, perché avente ad oggetto una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 48/1994 e O. nn. 176/1994, 248/1994, 286/1994 e 41/1995. red.: F. Mangano
Norme impugnate
- legge 7 agosto 1992, n. 356
- art. 12-quinquies, comma 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanze emesse:
1) il 19 novembre 1993 dal Tribunale di Reggio Calabria sull'appello proposto da Tropea Domenico, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;
2) il 27 ottobre 1992 dal Tribunale di Reggio Calabria sulle richieste riunite proposte da Scali Evelina ed altri, iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanze del 19 novembre 1993 e 27 ottobre 1992, rispettivamente pervenute il 26 giugno 1995 e il 3 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto, essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta dall'ordinamento, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. da ultimo ordinanza n. 41 del 1995);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 27 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze