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Sez. 1, Sentenza n. 1658 del 12/05/1976 (Rv. 380434 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE GIUDIZIALI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DIRITTO DELLO EREDE DEL DEFUNTO - PRONUNCIA SECONDO LA SOCCOMBENZA VIRTUALE.*
Stato
decisa il 1976-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380434-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - GIUDIZIO DI APPELLO - MORTE DI UN CONIUGE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE GIUDIZIALI - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - DIRITTO DELLO EREDE DEL DEFUNTO - PRONUNCIA SECONDO LA SOCCOMBENZA VIRTUALE.*

Qualora nel grado d'appello di un giudizio di divorzio uno dei coniugi muoia, la Corte deve dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, con la caducazione della sentenza del grado precedente. L'erede del defunto puo peraltro chiedere la prosecuzione del giudizio, per ottenere una pronuncia favorevole sulle spese di lite, pronuncia che verra emessa secondo il principio della soccombenza virtuale. (V 3739/68, mass n 337084; (V 1862/67, mass n 328778).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)