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Sez. 1, Sentenza n. 4237 del 04/10/1977 (Rv. 387859 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AZIONE PER IL DIVORZIO - TRASMISSIBILITA AGLI EREDI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONNESSI RAPPORTI ECONOMICI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEGLI EREDI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387859-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE - AZIONE PER IL DIVORZIO - TRASMISSIBILITA AGLI EREDI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONNESSI RAPPORTI ECONOMICI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEGLI EREDI - SUSSISTENZA.*

L'Azione per la pronuncia del divorzio - attesa la sua natura personalissima - non e trasmissibile agli eredi; questi, tuttavia, sono legittimati a stare nel processo in ordine a quei diritti o a quegli obblighi di carattere economico inerenti al patrimonio del loro dante causa, che sono stati dedotti in connessione alla domanda di divorzio. (V 1658/76, mass n 380434).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)