Sez. 4, Sentenza n. 4089 del 13/01/1989 Ud. (dep. 20/03/1989) Rv. 180842 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE O CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DOPO UNA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA - CONDANNE INTERMEDIE - SOSPENSIONE DELLA NUOVA CONDANNA - ILLEGITTIMITÀ.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE O CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DOPO UNA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA - CONDANNE INTERMEDIE - SOSPENSIONE DELLA NUOVA CONDANNA - ILLEGITTIMITÀ.*
Ai fini dell'applicabilità dell'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen., nella parte in cui consente di concedere la sospensione condizionale della pena anche a chi abbia già riportato una condanna sospesa, è necessario che tra la precedente e la nuova condanna non vi siano condanne intermedie, in quanto la loro presenza dimostrerebbe che l'imputato è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e renderebbe quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura. (Conf mass n 132539).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)