Sez. U, Sentenza n. 2552 del 10/01/1976 Ud. (dep. 26/02/1976) Rv. 132539 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE O CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DOPO UNA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA - CONDANNE INTERMEDIE - SOSPENSIONE DELLA NUOVA CONDANNA - ILLEGITTIMITA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - REITERAZIONE O CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE DOPO UNA PRECEDENTE CONDANNA SOSPESA - CONDANNE INTERMEDIE - SOSPENSIONE DELLA NUOVA CONDANNA - ILLEGITTIMITA.*
Ai fini dell'applicabilita dell'ultimo comma dell'art 164 cod pen, nella parte in cui consente di concedere la sospensione della pena anche a chi abbia gia riportato una condanna sospesa, e necessario che tra la precedente e la nuova condanna non siano inserite condanne intermedie, in quanto la loro presenza dimostrerebbe che l'imputato e stato immeritevole della fiducia in lui riposta e renderebbe quindi impossibile la rinnovazione di una prognosi favorevole circa la sua condotta futura.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)