Sez. 1, Sentenza n. 1781 del 24/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201178 - 01
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Decorrenza - Opera dalla ricezione degli atti da parte del Tribunale - Individuazione degli atti.
Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine
Il termine di dieci giorni, entro il quale il tribunale del riesame deve emettere la propria decisione, ha natura perentoria e comincia a decorrere dalla ricezione degli atti, che sono quelli presentati dal Pubblico Ministero al giudice per le indagini preliminari per la richiesta di applicazione della misura cautelare a norma dell'art. 291 comma primo, cod. proc. pen., ed in quelli strettamente connessi ai primi, come gli atti necessari alla verifica di ammissibilità del riesame. Non rientrano, invece, in tali atti quelli riguardanti nuove indagini svolte dal P.M. successivamente all'applicazione della misura cautelare. Difatti, i risultati delle nuove indagini svolte dal P.M., se addotti nel corso dell'udienza, possono essere valutati dal tribunale, ma non possono dilatare il termine della decisione, che deve essere comunque adottata entro dieci giorni dalla ricezione di tutti gli atti posti a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare. (In motivazione, la S.C. ha posto in evidenza che, diversamente opinando, si vanificherebbe la perentorietà del termine per la decisione, in quanto il P.M., depositando atti riguardanti nuove indagini in tempi successivi, potrebbe ritardare la decisione del tribunale oltre il decimo giorno).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)