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Sez. 6, Sentenza n. 2895 del 06/12/2002 Cc. (dep. 21/01/2003) Rv. 223558 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Processo con più indagati - Dies a quo - Ricezione di tutti gli atti specificamente relativi all'ultimo richiedente il riesame - Necessità.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223558-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE

Il termine di dieci giorni entro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame, pena la perdita di efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva, decorre dalla ricezione di tutti gli atti, e non solo di parte di essi, presentati dal P.M., ex art.291 cod. proc. pen., a sostegno della richiesta della misura cautelare. Ne consegue che, nell'ipotesi di indagini preliminari particolarmente complesse e con numerosi soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti dei primi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concernenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non è utile a far decorrere il termine di cui all'art.309 cod. proc. pen., nel senso che, a tal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specificamente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei confronti di quest'ultimo siano già in suo possesso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)