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Sez. U, Sentenza n. 25012 del 25/11/2014 (Rv. 633112 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE | Valutazione di equità ai fini disciplinari - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633112-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PATTO DI QUOTA LITE

L'aleatorietà del patto di quota lite non ne impedisce la valutazione di equità ai fini disciplinari, in quanto l'art. 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007, vieta l'accordo quotalizio che preveda un compenso sproporzionato per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto dei fattori rilevanti, quali il valore e la complessità della lite e la natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio. (Principio enunciato in fattispecie soggetta, "ratione temporis", alla disciplina introdotta dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. in legge 4 agosto 2006, n. 248).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)