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Sez. U, Sentenza n. 21585 del 19/10/2011 (Rv. 618989 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante - Violazione dell'art. 45 del codice deontologico - Illecito disciplinare - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618989-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare riguardante gli avvocati, integra gli estremi dell'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 45 del codice deontologico forense, la pattuizione di un compenso aggiuntivo economicamente rilevante per l'esito favorevole di una causa di risarcimento danni, che si traduca in un'ingiustificata falcidia, a favore del difensore, dei vantaggi economici derivanti dalla vittoria della lite, perché a tanto osta il divieto del patto di quota lite (secondo la previgente formulazione dell'art. 45 cit., applicabile "ratione temporis"), che non può essere dissimulato dalla previsione di un palmario per l'esito favorevole della lite.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 38, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)