Sez. 1, Sentenza n. 3339 del 06/03/2003 (Rv. 560919 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Nullità del matrimonio concordatario - Dichiarazione di efficacia nella Repubblica - Instaurazione, precedente all'inizio del processo dinanzi ai tribunali ecclesiastici, di un giudizio di separazione personale tra le stesse parti davanti al giudice dello Stato - Efficacia preclusiva - Esclusione - Fondamento.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Il riconoscimento degli effetti civili della sentenza di nullità del matrimonio concordatario pronunciata dai tribunali ecclesiastici non è precluso dalla preventiva instaurazione di un giudizio di separazione personale tra gli stessi coniugi dinanzi al giudice dello Stato italiano, giacché il giudizio e la sentenza di separazione personale hanno "petitum", "causa petendi" e conseguenze giuridiche del tutto diversi da quelli del giudizio e della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. F CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)