diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17094 del 10/07/2013 (Rv. 627143 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno in favore del coniuge - Pendenza del giudizio - Passaggio in giudicato della sentenza che rende esecutiva la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio - Conseguenze - Cessazione del vincolo coniugale - Cessazione del potere - Dovere del giudice di statuire sull'assegno - Giudicato sopravvenuto alla sentenza di appello - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627143-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE

Il passaggio in giudicato, in pendenza del giudizio di separazione dei coniugi, della sentenza che rende esecutiva nello Stato la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti, fa venire meno il vincolo coniugale e, quindi, fa cessare la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale e alle correlate statuizioni circa l'addebito e l'assegno di mantenimento, adottate nel processo e non ancora divenute intangibili, le quali presuppongono l'esistenza e la validità del matrimonio e del conseguente vincolo.

Riferimenti normativi: Legge 28/05/1929 num. 847 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)