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Sez. L, Sentenza n. 93 del 07/01/1992 (Rv. 475227 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione - Prosecuzione volontaria | Autorizzazione - Inosservanza dell'obbligo di riconsegnare le tessere assicurative entro l'anno dalla legge n. 218 del 1952 - Conseguenze - Nullità dell'ammissione alla prosecuzione volontaria - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475227-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Assicurazione - Prosecuzione volontaria

ai sensi dell'art. 28 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'inosservanza, da parte di coloro che risultassero già ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione per l'assicurazione secondo le precedenti disposizioni, dell'obbligo di riconsegnare all'INPS le tessere assicurative nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge, importa nullità delle tessere non riconsegnate col conseguente rimborso delle marche appostevi e non anche la nullità dell'ammissione alla prosecuzione volontaria con la conseguente decadenza dell'assicurato dal rapporto assicurativo.

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)