Sez. L, Sentenza n. 16192 del 18/08/2004 (Rv. 575857 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante marche (sistema previgente) - Assolvimento dell'obbligo contributivo - Conseguimento della copertura assicurativa da parte del lavoratore - Applicazione delle marche sulla tessera - Necessità - Smarrimento o distruzione della tessera - Prova - Ammissibilità - Acquisto e apposizione di marche valide per un periodo di tempo successivo a quello di riferimento o su tessera rilasciata per un periodo posteriore a quello di riferimento - Irrilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Nella vigenza del sistema di riscossione dei contributi assicurativi mediante marche, previsto dagli artt. 51 e 52 R.D. legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, era necessario, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte del datore di lavoro e correlativamente, del conseguimento della copertura assicurativa da parte del lavoratore, non soltanto che quest'ultimo acquistasse le marche assicurative (rappresentative di un determinato valore monetario) e versasse, contestualmente, i contributivi integrativi a percentuale dovuti a norma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1952 n. 218, ma anche che applicasse le predette marche sulla tessera dei lavoratori, in tal modo realizzandosi l'imputazione soggettiva e oggettiva dell'esborso contributivo. Lo smarrimento, la distruzione o il furto delle marche non ancora applicate sulle tessere, equivale ad aver perduto la disponibilità dei mezzi pecuniari apprestati per un adempimento non ancora avvenuto, essendo consentito, solo dopo l'avvenuta applicazione, in caso di smarrimento e distruzione della tessera, fornire elementi di prova del suddetto smarrimento e dell'intervenuto adempimento, ai fini del rilascio di un duplicato. Ne discende l'irrilevanza dell'acquisto e apposizione sulla tessera di marche valide per un periodo di tempo successivo a quello di riferimento, ovvero l'apposizione di marche su tessera rilasciata per un periodo posteriore a quello di riferimento: in entrambi i casi l'omissione contributiva avrebbe dovuto essere regolarizzata nei limiti della prescrizione, all'epoca quinquennale, ai sensi dell'art. 55 R.D. n. 1827 del 1935), secondo le disposizioni dettate dagli artt. 53 e 111 del R.D. n. 1827, e non già con l'apposizione di marche non valide per quel periodo o con l'apposizione di tessere relative a periodi diversi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 51, Legge 06/04/1936 num. 1156, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 8, Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 55, Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 53 CORTE COST., Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)