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Sez. 4, Sentenza n. 24055 del 01/04/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228587 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Preposto - Trasferimento degli obblighi del datore di lavoro - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228587-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro, l'esistenza sul cantiere di un preposto - salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza - non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)