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Sez. 4, Sentenza n. 3602 del 27/02/1998 Ud. (dep. 23/03/1998) Rv. 210641 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Preposti - Obblighi - Indicazione - Trasferimento degli obblighi incombenti sul datore di lavoro - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210641-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un preposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sè e per gli altri.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)