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Sez. 1, Sentenza n. 6279 del 01/12/1979 (Rv. 403011 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403011-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO REALE - TERMINE BREVE PER LA IMPUGNAZIONE - DECORRENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il principio secondo cui la notificazione della sentenza eseguita nel domicilio reale della parte non e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione puo essere invocato solo dallo intimato - nel cui interesse e stabilito che la notificazione sia fatta al procuratore costituito - mentre per la parte notificante che, con il fatto stesso di prendere l'iniziativa della notifica, dimostra di aver avuto la possibilita di valutare se risponde o meno al suo interesse impugnare la sentenza, tale notificazione non impedisce il decorso del termine breve per l'impugnazione. (Conf 3614/78, mass n 393114; (Conf 2937/78, mass n 392367).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)