Sez. 1, Sentenza n. 2937 del 13/06/1978 (Rv. 392367 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO REALE DELLA CONTROPARTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA SOLA PARTE NOTIFICANTE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ALLA PARTE PERSONALMENTE - TERMINI - TERMINI BREVI - NOTIFICAZIONE NEL DOMICILIO REALE DELLA CONTROPARTE - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER LA SOLA PARTE NOTIFICANTE - AMMISSIBILITA.*
Il principio secondo cui la notificazione della sentenza eseguita nel domicilio reale della parte non e idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione puo essere invocato solo dallo intimato - nel cui interesse e stabilito che la notificazione sia fatta al procuratore costituito, affinche questi possa disporre di tutto il termine concesso per proporre l'impugnazione - mentre eguale esigenza non sussiste per l'altra parte, la quale, con il fatto stesso di prendere l'iniziativa della notifica, dimostra di aver avuto la possibilita di valutare se risponde o meno al suo interesse impugnare la sentenza. Conseguentemente, nell'ipotesi di soccombenza reciproca, la notificazione della sentenza in Forma esecutiva avvenuta nel domicilio reale non impedisce il decorso del termine per l'impugnazione per la parte notificante. (Conf 593/73, mass n 362674).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)