diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1198 del 27/10/1975 Cc. (dep. 15/01/1976) Rv. 131886 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIVALUTAZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI ATTENERSI AL MINIMO EDITTALE DA CUI SIA PARTITO IL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131886-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RIVALUTAZIONE DELLA PENA DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - OBBLIGO DI ATTENERSI AL MINIMO EDITTALE DA CUI SIA PARTITO IL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il giudice di appello il quale, su gravame del solo imputato, proceda, per qualsiasi motivo, ad una rivalutazione della pena, non e tenuto ad attenersi al minimo edittale dal quale e partito il primo giudice per la Determinazione della pena base, ma deve solo, in ossequio al divieto della reformatio in peius, rispettare, senza superarla, la misura della pena inflitta da tale giudice nel dispositivo: il divieto della reformatio in peius concerne esclusivamente la pena inflitta e non anche i singoli elementi che la compongono, compresa la pena base.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)