Sez. 5, Sentenza n. 5157 del 14/02/1978 Ud. (dep. 05/05/1978) Rv. 138871 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DOVERE DI ATTENERSI ALLA MISURA DELLA PENA STABILITA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER IL REATO PIU GRAVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - RICONOSCIMENTO DELLA CONTINUAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - DOVERE DI ATTENERSI ALLA MISURA DELLA PENA STABILITA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO PER IL REATO PIU GRAVE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il giudice dell'impugnazione, quando riconosca la continuazione, anche se a seguito di gravame del solo imputato, non e obbligato a mantenere ferma la pena inflitta per il reato piu grave dal giudice di primo grado, ma puo determinare la pena base in modo autonomo, cosi come puo stabilire l'aumento per la continuazione in misura maggiore di quella irrogata dal giudice di primo grado, purche non superi la misura complessiva della pena inflitta da tale giudice. (Conf mass n 131886).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)