Sez. 3, Sentenza n. 1897 del 27/10/1969 Ud. (dep. 29/11/1969) Rv. 113310 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO DELL'IMPUTATO SULLA COLPEVOLEZZA DELL'INCOLPATO - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - RISULTANZE PROBATORIE CHE NON CONSENTANO DI STABILIRE IL CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO DELL'IMPUTATO SULLA COLPEVOLEZZA DELL'INCOLPATO - ASSOLUZIONE PERCHE IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - RISULTANZE PROBATORIE CHE NON CONSENTANO DI STABILIRE IL CONVINCIMENTO DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*
Il dubbio, concepito in buona fede dall'imputato, sulla colpevolezza dell'incolpato nel momento in cui la denuncia e stata sporta o comunque convalidata, deve portare all'assoluzione del primo con la formula 'perche il fatto non costituisce reatò, difettando in lui, in tal caso, la certezza dell'innocenza del secondo quando pero le risultanze processuali - secondo la valutazione che di esse ha fatto il giudice di merito - non consentono di stabilire quale fosse l'intimo convincimento dell'imputato, se cioe egli fosse certo dell'innocenza dello incolpato o dubitasse soltanto della sua colpevolezza, in tale ipotesi, incidendo l'incertezza sull'elemento soggettivo del delitto di calunnia, la formula assolutoria non puo essere altra che quella dell'insufficienza di prove. (V 108673, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)