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Sez. 6, Sentenza n. 7163 del 05/05/1983 Ud. (dep. 30/07/1983) Rv. 160096 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SOGGETTIVO DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA PIENA - DUBBIO OGGETTIVO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*
Stato
decisa il 1983-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160096-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - DUBBIO SOGGETTIVO DEL GIUDICE - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA PIENA - DUBBIO OGGETTIVO - ASSOLUZIONE PER INSUFFICIENZA DI PROVE.*

In tema di calunnia, il giudice nell'ipotesi in cui sia in dubbio sul punto se l'imputato fosse certo oppure no della colpevolezza dell'incolpato, qualora il dubbio sia meramente soggettivo (congetturale o concettuale), deve assolvere l'imputato medesimo con formula "perché il fatto non costituisce reato"; qualora il dubbio sia invece oggettivo, perché le risultanze processuali non consentano di stabilire quale fosse l'intimo convincimento dello imputato, deve pronunziare assoluzione con la formula "per insufficienza di prove". (V mass n 113310; (V mass n 113108; (Conf mass n 147606; (Conf mass n 143174; (Conf mass n 098977; (Conf mass n 124931; (Conf mass n 118364; (Conf mass n 105131 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)