Sez. 3, Sentenza n. 8483 del 20/08/1990 (Rv. 468949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTINZIONE DI DIRITTO DEL PROCESSO DI REVOCAZIONE - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTINZIONE DI DIRITTO DEL PROCESSO DI REVOCAZIONE - EFFETTI.*
L'art. 398 comma quarto cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il procedimento relativo fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, si riferisce all'ipotesi ordinaria, in cui il processo giunga alla sua naturale conclusione, mentre, ove si verifichi l'Estinzione di diritto del procedimento (nella specie, per mancata riassunzione dopo la cancellazione dal ruolo), il giudizio di Cassazione può essere ripreso, anche in assenza di un provvedimento dichiarativo della Estinzione pronunciato dal giudice della revocazione, giacché viene meno la ragione cui si correla quella sospensione. (Conf 4252/82, mass n 422227).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)