diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4252 del 20/07/1982 (Rv. 422227 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO DI REVOCAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1982-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422227-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTINZIONE DEL PROCESSO DI REVOCAZIONE - EFFETTI.*

L'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ., secondo cui la proposizione della revocazione sospende il termine per proporre il ricorso per Cassazione o il procedimento relativo fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, concerne solo il caso della definizione del processo di revocazione con una sentenza, e non pure quello dell'Estinzione di tale processo. In tal caso, e qualora l'Estinzione operi di diritto, senza la emanazione di un formale provvedimento, il termine riprende il suo corso dalla data dell'evento estintivo, poiché l'Estinzione può essere dichiarata incidenter tantum dal giudice di un diverso processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)