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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 212 del 1989

Decisione
decisa il 1989-04-12, depositata il 1989-04-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:212
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 15531

  • Tributi in genere
  • Sostituto d'imposta
  • Dichiarazione dei redditi
  • Presentazione ad ufficio incompetente e arrivo all'ufficio competente con ritardo di oltre un mese
  • Trattamento sanzionatorio indifferenziato da quello previsto per la omissione della dichiarazione
  • Questione già decisa
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già dichiarata inammissibile, in quanto volta ad ottenere una pronuncia correttiva implicante una gamma di scelte di competenza del solo legislatore. - S. n. 83/1989.

Norme impugnate

  • art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Parametri

Massima n. 15532

  • Tributi in genere
  • Sostituto d'imposta
  • Dichiarazione dei redditi
  • Omissione; presentazione ad ufficio incompetente e arrivo all'ufficio competente con ritardo di oltre un mese
  • Trattamento sanzionatorio
  • Indifferenziazione in relazione al versamento o meno dell'imposta
  • Questioni sostanzialmente già decise
  • Manifesta infondatezza
  • Rinnovato invito per un intervento del legislatore
Leggi la massima
La dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione integra non una mera violazione formale, bensì sostanziale, poiché impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto. Non è pertanto possibile, per contestare la legittimità della mancata differenziazione del trattamento sanzionatorio, in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione presentata ad ufficio incompetente da parte del sostituto d'imposta - a seconda che questi abbia o meno versato il relativo importo - assumere quale "tertium comparationis" l'art. 46 stesso d.P.R. n.600 del 1973, che invece, per il contribuente, nell'ipotesi di omissione della dichiarazione, tale distinzione prevede, pur rinnovandosi l'invito al legislatore affinché, in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni, così pervenendo ad una disciplina più consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevata in riferimento all'art.3 della Cost.). - O. 490/1987; S. 82/1989, 128/1986, 83/1989.

Norme impugnate

  • art. 47 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
  • art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in relazione al combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, e 12, quarto comma, dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Mantova sul ricorso proposto dall'Ufficio Imposte Dirette di Bozzolo contro la s.n.c. Edildap, iscritta al n. 626 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'irrogazione della sanzione prevista per la tardiva presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta, la Commissione tributaria di secondo grado di Mantova con ordinanza emessa il 25 maggio 1988 (r.o. n. 626 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in riferimento all'art. 3 della Costituzione; che la disposizione denunciata viene censurata - in relazione a quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma e 12, quarto comma, dello stesso decreto delegato - sotto due distinti profili, e precisamente; a) nella parte in cui, assimilando, nel trattamento sanzionatorio, l'ipotesi di omessa dichiarazione a quella della dichiarazione presentata ad ufficio incompetente e pervenuta al competente con ritardo superiore al mese, disciplina in identico modo situazioni soggettivamente ed oggettivamente diverse; b) nella parte in cui assoggettando a medesimo trattamento sanzionatorio l'omessa dichiarazione e la dichiarazione presentata ad ufficio incompetente, ma pervenuta al competente con ritardo superiore al mese, non distingue in relazione all'ipotesi del sostituto che abbia effettivamente o meno versato l'imposta, così creando un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri contribuenti, per i quali, il precedente art. 46 pone, invece, una distinzione fra chi abbia provveduto o meno al pagamento dell'imposta; che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o quanto meno infondata;
punto 2
Considerato che, per quanto attiene al primo dei lamentati profili di illegittimità costituzionale, questa Corte ha già avuto modo di rilevare (sentenza n. 82 del 1989) che la questione, in tal modo prospettata, è inammissibile in quanto, dovendosi escludere la possibilità di un'equiparazione tra situazioni obiettivamente diverse, quali la presentazione ad ufficio competente e la presentazione ad ufficio incompetente, con essa si tende ad ottenere una pronuncia correttiva "che coinvolge una gamma di scelte che solo il legislatore può compiere"; che per quanto concerne l'altro aspetto di asserita illegittimità, indicato nell'ordinanza di rimessione, la relativa questione è stata già sostanzialmente affrontata e risolta con dichiarazione di manifesta infondatezza (ordinanza n. 490 del 1987); che tale pronuncia va ribadita nonostante l'affermazione contenuta nella recente sentenza n. 82 del 1989, secondo la quale un'operazione correttiva dell'impugnato art. 47 sarebbe possibile in presenza dell'indicazione di un termine comparativo e in un contesto di completa assimilazione tra le fattispecie normative poste a raffronto; che in tal senso non è difatti possibile considerare come un valido tertium comparationis quello che il giudice a quo individua nell'art. 46 (che sanziona l'omissione della dichiarazione in misura più lieve qualora non sia più dovuta alcuna imposta) in quanto, come questa Corte ha già affermato, fin dalla sentenza n. 128 del 1986, la dichiarazione del sostituto di imposta ha un significato diverso da quello insito nella dichiarazione del contribuente, e la sua omissione non integra una mera violazione formale, ma bensì sostanziale, poiché impedisce agli uffici di apprendere le fonti di reddito di cui gode il sostituto; che ciò nondimeno, anche in questa occasione, appare opportuno ribadire l'invito già rivolto al legislatore nella sentenza n. 83 del 1989, affinché, in sede di revisione del sistema tributario, voglia attuare una migliore graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità delle violazioni, così pervenendo ad una disciplina più consona ad un corretto rapporto tra cittadini e fisco;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 in relazione all'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamenti delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Mantova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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