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Sez. 5, Sentenza n. 12294 del 25/02/2025 Cc. (dep. 28/03/2025) Rv. 287782-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto - Ricorso per cassazione dell'indagato - Possibilità - Condizioni - Precedente opposizione - Necessità - Opposizione presentata dalla persona offesa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2025-02-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287782-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile dall'indagato con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., solo a condizione che egli abbia preventivamente proposto opposizione ai sensi dell'art 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. non potendosi giovare dell'opposizione eventualmente presentata dalla persona offesa.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 com. 1, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Pen. art. 131 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)