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Sez. 1, Sentenza n. 4187 del 13/05/1997 (Rv. 504260 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI | Giratario parte del rapporto fondamentale concernente l'emissione del titolo - Opponibilità al medesimo delle relative eccezioni - Sussistenza - Società di fatto tra prenditore e giratario - Applicabilità del principio.
Stato
decisa il 1997-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504260-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI

Il principio secondo cui le eccezioni relative al rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione di un titolo cambiario sono opponibili al soggetto che abbia acquistato il titolo nel corso della sua circolazione, pur senza agire intenzionalmente a danno del debitore, qualora il medesimo sia stato parte in detto rapporto fondamentale, trova applicazione quando sussiste una società di fatto tra il prenditore e un terzo e il titolo, emesso nell'ambito di un rapporto di affari inerente alla società, sia girato dal prenditore al suo socio, incaricato della riscossione del titolo nel comune interesse.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 102

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)