Sez. 1, Sentenza n. 12732 del 26/09/2000 (Rv. 540498 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI | Art.21 legge cambiaria - Contenuto - Applicabilità ai rapporti tra emittente e prenditore la cambiale - Esclusione - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - ECCEZIONI
L'articolo 21 della legge cambiaria regola la comunicazione delle eccezioni personali nei confronti di chi è terzo rispetto alla formazione della cambiale, quali i successivi prenditori del titolo nei rapporti diversi da quelli con i loro traenti, giustificando l'intenzionalità dannosa del creditore cambiario l'eccezione al principio dell'astrattezza; non si applica invece ai rapporti tra emittente e prenditore della cambiale, nei quali le conseguenze di quel principio non possono spingersi fino a costringere l'emittente a pagare al suo prenditore per un debito cartolare cui non corrisponde l'effettività di un credito causale.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)