Sez. 3 - , Sentenza n. 14827 del 20/07/2016 (Rv. 642091 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Riscatto agrario - Esercizio del diritto mediante atto di citazione - Notificazione - Idoneità a produrre effetti sostanziali - Nullità dell'atto per vizi processuali - Irrilevanza.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO
Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, comma 5, della l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2966, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)