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Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 18/07/1991 (Rv. 473201 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Esercizio del diritto di riscatto con domanda giudiziale - Sottoscrizione della domanda da parte del solo difensore munito di procura rilasciata in calce o a margine dell'albo - Estinzione del processo - Effetti - Decadenza dal diritto di riscatto - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473201-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

Nel caso in cui il diritto di riscatto in favore del coltivatore diretto previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 venga esercitato con domanda giudiziale, quest'ultima, anche se sottoscritta dal solo difensore, attraverso la procura alla lite rilasciata in calce o a margine, assume anche valore di manifestazione di volontà negoziale direttamente riferibile alla parte, che non viene travolta dalla successiva estinzione del processo e mantiene efficacia impeditiva della decadenza dal suddetto diritto di riscatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)