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Sez. 5, Sentenza n. 10010 del 28/04/2006 (Rv. 588779 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Controversie tributarie - Data di deliberazione della sentenza - Omessa indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod.proc.civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588779-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE

Anche nelle controversie tributarie, l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)