Sez. L, Sentenza n. 9968 del 12/05/2005 (Rv. 582780 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE | Rito del lavoro - Data di deliberazione della sentenza - Omessa indicazione - Conseguenze - Nullità del provvedimento - Esclusione - Errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod.proc.civ. - Configurabilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - IN GENERE
Anche nelle controversie di lavoro, l'indicazione della data di deliberazione della sentenza non è (a differenza dell'indicazione della data di pubblicazione, che ne segna il momento di acquisto della rilevanza giuridica) elemento essenziale dell'atto processuale, e la sua mancanza non integra, pertanto, gli estremi di alcuna ipotesi di nullità deducibile con l'impugnazione, costituendo, per converso, fattispecie di mero errore materiale emendabile ex artt. 287, 288 cod.proc.civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)