Sez. 3, Sentenza n. 7354 del 08/08/1997 (Rv. 506565 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudizio dinanzi al conciliatore - Pronuncia secondo equità - Limiti - Rispetto dei principi generali regolatori della materia - Necessità - Fattispecie in tema di prescrizioni presuntive.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il giudice conciliatore, nel rigettare un'eccezione di prescrizione presuntiva, formula un giudizio riconducibile ad uno schema logico in forza del quale, tra il caso sottoposto alla sua decisione e la fattispecie di prescrizione presuntiva concretamente allegata dal convenuto, emergono differenze tali da giustificare una decisione diversamente atteggiata rispetto a quella auspicata dal debitore, così che la negazione della applicabilità, al caso di specie, di una delle norme che configurano le singole ipotesi di prescrizione presuntiva non può essere considerata come violazione di un principio generale regolatore della materia, ponendosi la valutazione di quel giudice, formulata secondo equità, in (eventuale) contrapposizione con una valutazione normativa puntuale (in forza della quale il pagamento di un prezzo, di una retribuzione o di un compenso si presumono avvenuti al più tardi con la cessazione del sottostante rapporto obbligatorio), ma non anche con un principio regolatore della materia, la prescrizione presuntiva essendo, a differenza di quella estintiva, istituto di applicazione non generale (nella specie, il giudice conciliatore aveva rigettato l'eccezione di prescrizione presuntiva opposta dall'iscritta ad un corso per operatore di personal computer - la quale, benché obbligatasi al pagamento ed alla frequenza del medesimo, si era resa inadempiente - ritenendo inapplicabili a tale, peculiare vicenda le previsioni normative sancite in tema di retribuzione degli insegnanti, ovvero di convitto a scopo di educazione ed istruzione, di cui agli artt. 2955 e 2956 cod. civ. La S.C., nel confermare tale decisione, ha enunciato il suesposto principio di diritto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)