Sez. 6, Sentenza n. 20679 del 11/02/2003 Cc. (dep. 09/05/2003) Rv. 225858 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Fattispecie di cui all'art. 379 cod.pen - Società asseritamente lesa dalla condotta di favoreggiamento reale - Legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione - Insussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Nel delitto di favoreggiamento reale previsto dall'art. 379 cod.pen, la persona offesa dal reato non può essere un soggetto privato, in quanto la fattispecie in questione tutela in via esclusiva l'interesse pubblico al buon andamento della giustizia. Pertanto il danneggiato non ha diritto a ricevere l'avviso di cui all'art. 408 cod.proc.pen., né è legittimato a presentare opposizione avverso la richiesta di archiviazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 379, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)