Sez. 3, Sentenza n. 6229 del 14/01/2009 Cc. (dep. 13/02/2009) Rv. 242532 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Persona danneggiata - Legittimazione - Esclusione - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
La persona danneggiata non è legittimata a proporre opposizione alla richiesta d'archiviazione, spettando questa facoltà unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la legittimazione all'opposizione di chi assuma di avere subito pregiudizio dalla condotta illecita d'edificazione abusiva, essendo persona offesa di tale reato la sola pubblica amministrazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)