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Sez. 3, Sentenza n. 19741 del 27/09/2011 (Rv. 619351 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Estinzione del reato per amnistia - Costituzione di parte civile nel processo penale - Effetto interruttivo permanente del termine di prescrizione - Decorrenza della prescrizione - Dalla data della sentenza di prosciglimento per amnistia anzichè dal provvedimento di aministia - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619351-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ai fini dell'applicazione dell'art. 2947, terzo comma cod. civ., ove il fatto dannoso sia considerato dalla legge come reato, estinto per aministia, il termine prescrizionale decorre dal provvedimento di clemenza e non dalla sentenza applicativa del beneficio; tuttavia, allorché vi sia stata costituzione di parte civile nel processo penale, avendo essa un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tutta la durata del processo penale, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza di proscioglimento per amnistia, anzichè dal provvedimento di clemenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2947 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 183 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)